Art. 7
In vigore dal 5 ott 1957
La prova pratica di dattilografia comprende:
a) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;
b) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti.
I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità in cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.
In entrambi i saggi non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.
Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.
Per l'espletamento del saggio indicato in a) è utilizzata parte del brano che servirà per il saggio indicato in b).
Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, è prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.
Il brano deve essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.
Il risultato della prova pratica è reso pubblico a norma dell', quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-7