Art. 4

In vigore dal 5 ott 1957
L'esame di concorso ha luogo in Roma. La Commissione giudicatrice del concorso è composta: a) dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali nel Ministero di grazia e giustizia; b) dal direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie giudiziarie) dello stesso ufficio superiore del personale e degli affari generali; c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di la classe; d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio secondo del personale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di la classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. La Commissione è presieduta dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie) dello stesso ufficio superiore del personale, il quale è a sua volta sostituito dal magistrato supplente. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio nel Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-4

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