Art. 10

In vigore dal 5 ott 1957
I dattilografi devono assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei, conti del decreto di nomina. Per esigenze di servizio, il Ministro può abbreviare il termine anzidetto e può altresì disporre che il dattilografo assuma servizio anche prima della pubblicazione prevista nel comma precedente. Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di trasferimento. Inoltre il Ministro ha facoltà di disporre che il dattilografo trasferito assuma servizio nel nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. In caso di trasferimento, il Ministro può anche disporre, per ragioni di servizio, che il dattilografo continui a svolgere le sue mansioni nel precedente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Dal compimento di tale periodo decorre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, ferma la facoltà di abbreviazione prevista dal secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo