Art. 28

In vigore dal 26 ott 1957
I periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia e quelli durante i quali il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio non sono utili per nessun effetto. Il dattilografo in aspettativa per motivi di famiglia consegue gli aumenti periodici e lo scatto di stipendio maturati successivamente all'inizio di tale stato con un ritardo pari alla durata dell'aspettativa. Nel caso di sanzioni disciplinari, il ritardo di cui al comma precedente è regolato dalle disposizioni degli .

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-28

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