Art. 8
In vigore dal 5 mag 1957
Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell', comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all', lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-8