Art. 9
In vigore dal 5 mag 1957
Il regolamento delle prestazioni obbligatorie predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale ai sensi dell', lettera c) della legge è trasmesso, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio, ai presidenti delle Casse mutue provinciali i quali lo sottopongono, entro trenta giorni, alla assemblea provinciale a norma dell', lettera e) della legge.
Il verbale della assemblea provinciale, in caso di modifiche o di mancata approvazione del regolamento, deve contenere i motivi che hanno determinato tale deliberazione.
I verbali delle assemblee provinciali sono trasmessi non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui si è tenuta la assemblea stessa, al Consiglio centrale della Federazione il quale, nel caso in cui il regolamento non risulti approvato da tutte le assemblee provinciali, rielabora il testo tenendo presenti le modifiche apportate e lo rinvia, per un nuovo esame e per la sua approvazione.
Nel caso di nuove modifiche, i verbali, con le modifiche apportate, unitamente al parere espresso in merito dal Consiglio centrale, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si pronuncia in via definitiva.
L'approvazione del Ministero conferisce carattere definitivo al regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-9