Art. 4
In vigore dal 5 mag 1957
Sulla base delle notifiche di cui all' la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di presentazione delle singole notifiche.
In caso di omessa notifica o di notifica infedele le Commissioni provinciali procedono alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.
Della iscrizione d'ufficio negli elenchi o della mancata iscrizione di titolari di imprese che abbiano presentato la notifica, è data notizia a cura della Commissione provinciale agli interessati, i quali hanno facoltà di presentare ricorso nei modi e termini previsti dallo della legge.
Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui allo , terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-4