Art. 3
In vigore dal 15 feb 1966
Il diritto di opzione previsto dall', ultimo comma, della legge, può essere esercitato all'atto della notifica di cui al precedente .
Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata.
Una volta esercitata, la opzione è irretrattabile per la durata dell'anno solare in corso. Può essere mutata, a richiesta dell'interessato, entro i termini previsti dal comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-3