Art. 2

In vigore dal 5 mag 1957
Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi di cui all' della legge, gli artigiani previsti dallo , secondo comma, della legge predetta, sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato: a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico; b) il nominativo dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo ed i rispettivi familiari a carico. Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresì tenuti a notificare la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b) del presente articolo. Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento di cui ai precedenti comma. Qualora l'evento comporti la cancellazione dagli elenchi di cui al successivo , la stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si è verificato. In caso di morte dell'artigiano alla denuncia à tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere presentate direttamente alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria della Commissione o il segretario comunale dovranno rilasciare ricevuta della presentazione della notifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-2

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