Art. 1

In vigore dal 5 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la istituzione della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani; Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell' della predetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-1

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