Art. 6
In vigore dal 5 mag 1957
Sulla base degli elenchi nominativi di cui ai precedenti le Casse mutue provinciali, provvedono annualmente alla formazione dei ruoli della riscossione dei contributi dovuti dai titolari di impresa anche per i familiari considerati al precedente , primo comma, lettere a) e b) con le norme e le modalità previste dall' della legge.
Per i titolari di impresa che hanno richiesto di avvalersi della facoltà del versamento in conto corrente prevista dall', quarto comma, della legge sono compilati appositi ruoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-6