Art. 11
In vigore dal 5 mag 1957
Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino comunque lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all', terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-11