Art. 11

In vigore dal 5 mag 1957
Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino comunque lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all', terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
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Art. 11 Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani. — Testo vigente | Portale Normativo