Art. 12
In vigore dal 5 mag 1957
Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni è fissato in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale contro le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-12