Art. 12

In vigore dal 5 mag 1957
Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni è fissato in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale contro le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-12

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