Art. 16

In vigore dal 5 mag 1957
Sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo , primo comma, risultino iscritti nei ruoli previsti dal precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-16

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