Art. 21

In vigore dal 5 mag 1957
Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unità superiore. Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente. Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non piè di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non più di due per il Collegio dei sindaci. Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nello ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-21

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