Art. 22

In vigore dal 5 mag 1957
La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere effettuata almeno venti giorni prima della scadenza del triennio indicato allo , primo comma. La votazione deve aver luogo entro la scadenza del triennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata effettuata la convocazione della assemblea dei delegati. L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la sua diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione. Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa, in sezioni aventi ubicazione anche in località diverse. Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione è assegnato per la votazione. Il seggio è costituito dal presidente, o da un suo delegato, che lo presiede, da due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-22

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