Art. 19

In vigore dal 5 mag 1957
Ogni elettore può votare soltanto nel Collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare. Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente la indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio. Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun Collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali. Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del Collegio. Il delegato deve essere eletto fra gli artigiani iscritti come elettori nel Collegio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-19

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