Art. 15
In vigore dal 5 mag 1957
Nelle Regioni o Province nelle quali è prevista dai rispettivi statuti la potestà di emanare norme legislative di carattere primario in materia di disciplina giuridica dell'artigianato, i compiti affidati dagli della legge alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all' della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le competenti autorità regionali o provinciali, al corrispondente organo collegiale previsto dalla legge regionale o provinciale.
L'organo collegiale di cui al precedente comma, per l'espletamento dei compiti previsti dall' della legge è integrato da un rappresentante della Giunta regionale o del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.
L'organo collegiale previsto ai precedenti comma procede alla nomina del consigliere di amministrazione della Cassa mutua provinciale, di cui all', lettera c) della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-15