Art. 13

In vigore dal 5 mag 1957
Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell', quinto comma, della legge, di oneri di competenza di altri Istituti od Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa. In caso di controversie, la Cassa mutua, ovvero gli Istituti o Enti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del rifiuto totale o parziale del riconoscimento degli oneri di cui al precedente comma, deferiscono la questione ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro. Contro la decisione della Commissione provinciale suddetta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-13

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Art. 13 Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani. — Testo vigente | Portale Normativo