Art. 14
In vigore dal 5 mag 1957
Il contributo previsto dall', lettera b), della legge si prescrive nel termine di un anno.
La prescrizione decorre dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è dovuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-14