Art. 14

Art. 14

14 / 40
In vigore dal 5 mag 1957
Il contributo previsto dall', lettera b), della legge si prescrive nel termine di un anno. La prescrizione decorre dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è dovuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-14