Art. 26

In vigore dal 5 mag 1957
La richiesta di convocazione in via straordinaria della assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell', ultimo comma, della legge, è valida qualora sia deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-26

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