Art. 30

In vigore dal 5 mag 1957
L'erogazione delle prestazioni ha inizio dal 1° luglio 1957. A tal fine il requisito di anzianità di iscrizione negli elenchi previsto dall', terzo comma, della legge, è ridotto a trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-30

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