Art. 33

In vigore dal 5 mag 1957
Per la prima applicazione della legge si considera valida, agli effetti della notifica, di cui all' del presente decreto, la domanda fatta entro il 15 febbraio 1957 per l'iscrizione nelle liste elettorali e negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. I commissari provinciali provvederanno di ufficio a richiedere ai Comuni gli stati di famiglia dei singoli artigiani per la determinazione dei familiari a carico. Sulla base delle suddette domande e delle altre pervenute entro il 31 marzo 1957 ai commissari provinciali saranno compilati gli elenchi dei titolari di impresa sia ai fini dell'assistenza che ai fini della elezione per la costituzione degli organi amministrativi delle Casse mutue provinciali. Gli elenchi come sopra compilati, saranno posti in pubblicazione negli albi comunali entro l'8 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi, a cura del commissario straordinario previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. I ricorsi che a norma dell' della legge gli interessati hanno facoltà di produrre avverso le risultanze degli elenchi debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione degli elenchi stessi, al commissario straordinario il quale decide sentita la Commissione consultiva. I ricorsi concernenti la iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste elettorali debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei suddetti elenchi, al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue il quale decide entro il 15 giugno 1957. Gli elenchi nominativi dei familiari assistibili sono pubblicati non oltre il 20 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi; avverso le risultanze di questi elenchi gli interessati hanno facoltà di produrre ricorso con le norme e le modalità di cui al quinto comma del presente articolo. Fino alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato il commissario straordinario assistito dalla Commissione consultiva, provvede all'aggiornamento degli elenchi, con le modalità di cui all' del presente decreto.
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