Art. 37

In vigore dal 5 mag 1957
Le prime elezioni previste dall' della legge sono effettuate con le modalità indicate dall', lettera c), della legge stessa simultaneamente a quelle per le elezioni della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all' della legge 25 luglio 1956, n. 860. Il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'industria e commercio, emanerà, in conformità dei principi e criteri direttivi di cui al precedente comma, le istruzioni tecniche necessarie perché le elezioni di cui al precedente comma abbiano luogo simultaneamente a quelle previste nelle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, tenendo, a tal fine, presente la disposizione di cui all', primo comma, del decreto predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-37

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