Art. 39
In vigore dal 5 mag 1957
Ai commissari straordinari indicati nell' della legge è corrisposta, per tutto il periodo in cui sono addetti all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo stesso, una diaria di lire mille.
Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per la esecuzione dell'incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.
Ai commissari delle Casse mutue provinciali considerati agli del presente decreto la diaria di cui al precedente comma è corrisposta nella misura di lire duemila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-39