Art. 35
In vigore dal 5 mag 1957
Nelle Regioni o Province considerate nell' e nelle quali non esista, salvo quanto è previsto nel successivo comma, in forza della legge regionale o provinciale per la disciplina dell'artigianato, un commissario al quale siano affidati dalla legge regionale o provinciale compiti corrispondenti a quelli demandati dalle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, al commissario straordinario indicato nel precedente , i compiti di cui all' della legge, sono affidati al commissario della Cassa mutua provinciale nominato dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani.
Nelle Regioni o Province indicate nel precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che i compiti di cui all' della legge siano affidati al commissario della Cassa mutua provinciale qualora la legge regionale o provinciale preveda una determinazione delle imprese artigiane diversa da quella della legge dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-35