Art. 5
In vigore dal 5 mag 1957
Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale dell'artigianato procede, alla fine di ciascun me se, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua provinciale la quale li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Sulla base degli elenchi di aggiornamento compilati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, le Casse mutue provinciali provvedono ad aggiornare mensilmente gli elenchi degli assistibili e a pubblicare ogni anno, dal 1° al 15 settembre, negli albi dei Comuni della provincia e nell'albo della Cassa mutua provinciale le variazioni intervenute negli elenchi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-5