Titolo TERZO

Art. 17

In vigore dal 31 mar 1957
Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692; e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo