Titolo TERZO

Art. 19

In vigore dal 31 mar 1957
In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale, per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante all'apprendista, questa è determinata ai sensi dell'art. 2099 del Codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-19

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