Titolo TERZO
Art. 23
In vigore dal 31 mar 1957
I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-23