Titolo TERZO
Art. 24
In vigore dal 25 giu 2008
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all' della legge, previa effettuazione di prove di idoneità.
Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-24