Titolo TERZO
Art. 20
In vigore dal 31 mar 1957
Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare.
Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-20