Art. 20
Titolo TERZO

Art. 20

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In vigore dal 31 mar 1957
Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare. Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-20