Titolo TERZO
Art. 15
In vigore dal 31 mar 1957
Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonché il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-15