Titolo SECONDO

Art. 10

In vigore dal 31 mar 1957
L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi. Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista. L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti. L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-10

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