Titolo TERZO
Art. 12
In vigore dal 31 mar 1957
È vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti.
I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all' della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall' della legge, particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.
Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi.
Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-12