Titolo TERZO
Art. 13
In vigore dal 31 mar 1957
Compiuto il periodo di prova, di cui all' della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-13