Titolo TERZO

Art. 14

In vigore dal 31 mar 1957
La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavora degli apprendisti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-14

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