Titolo PRIMO
Art. 3
In vigore dal 31 mar 1957
L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell' della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:
a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;
b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-3