Titolo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 31 mar 1957
Il rapporto di apprendistato si estingue: a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli del presente regolamento; b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro; c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo