Titolo PRIMO
Art. 2
In vigore dal 31 mar 1957
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-2