Titolo SECONDO
Art. 5
In vigore dal 31 mar 1957
Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci è ammessa la richiesta nominativa lino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.
Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.
Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità.
Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.
Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.
Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio - ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l'attestato di frequenza, e di superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi.
Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal compiuto dei dipendenti dell'azienda.
È annessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-5