Titolo PRIMO
Art. 1
In vigore dal 31 mar 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-1