Titolo PRIMO

Art. 1

In vigore dal 31 mar 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-1

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