Titolo SECONDO
Art. 7
In vigore dal 31 mar 1957
Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.
L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.
Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede la azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficidi collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-7