Titolo TERZO

Art. 16

In vigore dal 31 mar 1957
L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all' della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-16

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