Titolo QUARTO
Art. 29
In vigore dal 31 mar 1957
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-29