Titolo QUARTO

Art. 29

In vigore dal 31 mar 1957
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-29

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