Titolo QUINTO

Art. 30

In vigore dal 31 mar 1957
L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi. L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-30

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