Titolo QUINTO

Art. 35

In vigore dal 31 mar 1957
Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non più di trenta, apprendisti. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facoltà di consentire l'istituzione di corsi misti nelle località ove non è possibile l'istituzione di corsi omogenei per l'esiguità del numero degli apprendisti esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-35

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