Titolo QUINTO
Art. 38
In vigore dal 31 mar 1957
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonché il diario settimanale di ciascun corso.
Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall' della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-38