Titolo QUINTO

Art. 40

In vigore dal 31 mar 1957
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, semprechè tale corso non si svolga a cura dell'impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-40

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